Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Tassi di assenza
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale
Riferimenti normativi
Il giorno mercoledì 28 luglio 2021 è entrata in vigore la LR n. 5/2021. Le lettere dalla a) alla g) dell‘articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ e successive modificazioni)novellano 7 articoli del CEL.Tutte le modifiche riguardano – direttamente o indirettamente - la materia del personale. in particolare, nel comma 2 dell‘articolo 13 le parole “e alle assenze del personale“ sono soppresse.Si tratta di un intervento di semplificazione degli adempimenti gravanti sui comuni in materia di pubblicazione dei dati sulle assenze del personale.L’articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che aveva introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet i tassi di assenza del personale è stato abrogato dall’articolo 53, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.L’articolo 16, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 33 del 2013 (applicabile anche ai comuni della regione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10) prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.La norma del CEL ora soppressa prevedeva pertanto a carico dei comuni della nostra regione un adempimento superfluo e ormai superato per effetto della normativa in materia di trasparenza recata dal D.Lgs. n. 33 del 2013.La conoscibilità dei tassi di assenza del personale delle pubbliche amministrazioni è comunque assicurata mediante la comunicazione deirispettivi dati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li pubblica in apposita sezione del proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 1- bis introdotto nel già citato articolo 21 della legge 69 del 2009 dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
22/05/2023
Ultimo aggiornamento:06/11/2023 15:58